Nulla la procura allo Special Servicer non iscritto all'albo ex art. 106 TUB: il Tribunale di Firenze in contrasto con la Cassazione.

Per il tribunale di Firenze è invalida la procura per il recupero crediti conferita, in un'operazione di cartolarizzazione, a uno special servicer non iscritto all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario, conferita direttamente da soggetto non iscritto in tale albo. Sul punto si registra un significativo contrasto giurisprudenziale.

Da una parte, l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, espresso in particolare con la sentenza n. 7243/2024 e il successivo decreto n. 13749/2024, esclude l'invalidità della procura (così pure Tribunale Varese, Sentenza n.103 del 10 Febbraio 2025). Secondo la Suprema Corte, le norme che impongono l'iscrizione all'albo (art. 2, L. 130/1999 e art. 106 TUB) non hanno valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore finanziario (sempre Cass. Civ., Sez. 3, N. 7243 del 18-03-2024). La loro violazione, pertanto, non determinerebbe la nullità dei contratti (mandati, procure) o degli atti processuali di recupero del credito, ma può rilevare solo sul piano del
rapporto con l'autorità di vigilanza (Banca d'Italia) o per profili penalistici (così anche Tribunale di Biella, Sentenza n.330 del 11 dicembre 2024). Non si configura, quindi, un'invalidità "derivata" degli atti posti in essere dal soggetto non iscritto. Questo indirizzo è seguito dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (cfr. Tribunale di Bari, Sentenza n.11 del 6 Gennaio 2025).

Dall'altra parte, in netto contrasto si pone la tesi sostenuta da alcune pronunce del Tribunale di Firenze, come la sentenza n. 3212/2025 e la n. 401/2025. Secondo questo orientamento, la procura è nulla. Il ragionamento si fonda sulla natura imperativa dell'art. 2 della L. 130/1999, che riserva l'attività di riscossione a soggetti vigilati. La violazione di tale norma, che presidia interessi pubblici fondamentali come la stabilità del mercato e la tutela degli investitori, determina la nullità "virtuale" del contratto di mandato ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. Si ritiene che il rimedio della nullità sia l'unico a garantire l'effettività della norma, poiché le sanzioni amministrative sarebbero inadeguate nei confronti di soggetti che, non essendo iscritti, si sottraggono alla vigilanza (Tribunale di Firenze, Sentenza n. 401 del 5 Febbraio 2025).

Tuttavia, sul punto la Banca d'Italia ha evidenziato come la prassi di mercato di delegare l'attività di recupero a special servicer non vigilati, distinti dal master servicer iscritto all'albo, possa generare opacità e un depotenziamento del presidio di legalità e conformità voluto dal legislatore con la L. 130/1999 (Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza). Questa preoccupazione rafforza la ratio dell'orientamento minoritario che propende per la sanzione della nullità civilistica.

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