La svolta processuale: dal vicolo cieco del 2022 alla riapertura dell’istruttoria Il processo, introdotto nel 2020, aveva subito una brusca battuta d'arresto con il provvedimento dell’11 ottobre 2022: in quella sede, il precedente magistrato aveva respinto sia l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sia la CTU contabile ritenendola «meramente esplorativa», per assenza dei contratti originari e incompletezza di parte degli estratti conto, formulando contestualmente una proposta conciliativa di abbandono della causa. A fronte di tale stallo, la difesa non ha arretrato, depositando articolata istanza di revoca ex art. 177 c.p.c. Il nuovo Giudice Istruttore, dott. Luca Mercuri, leggendo a fondo gli atti e la documentazione contabile e peritale, ha recepito appieno i più moderni approdi nomofilattici e ha disposto l’accertamento peritale contabile. I capisaldi giuridici affermati dall’ordinanza: Contratti inesistenti e onere probatorio: CTU contabile non esplorativa anche con estratti conto parziali: Un decalogo peritale aggiornato e completo: Anatocismo: esclusione totale ante 01/07/2000; verifica della pari periodicità e delle condizioni contrattuali post Delibera CICR 2000 e delle successive novelle legislative; CMS e commissioni: espunzione in difetto di espressa e determinata pattuizione scritta e verifica della disciplina ex art. 117-bis TUB; Jus variandi: verifica della legittimità delle variazioni unilaterali ai sensi dell'art. 118 TUB con elisione delle modifiche prive dei requisiti di legge; Verifica usura: rigida applicazione dei canoni fissati dalle Sezioni Unite n. 16303/2018 e dalle pronunce di legittimità (Cass. n. 31615/2021 e Cass. n. 7352/2022), escludendo sommatorie eterogenee; Prescrizione e rimesse solutorie: applicazione dell'insegnamento di Cass. SSUU n. 24418/2010 e delle più recenti Cass. n. 9141/2020 e Cass. n. 7721/2023: la qualificazione solutoria o ripristinatoria dei versamenti va compiuta esclusivamente dopo la rettifica del saldo e l'avvenuta espunzione di tutti gli addebiti nulli o illegittimi. Una pronuncia che testimonia l’apertura culturale e la sensibilità giuridica dell'attuale Giudice Istruttore e premia la tenacia difensiva coltivata in questi anni, resa solida dal fondamentale supporto tecnico-contabile del dott. L. De Miranda. #DirittoBancario #ContenziosoBancario #CTU #Anatocismo #Usura #Prescrizione #TribunaleDiFoggia #Giurisprudenza
Quando il correntista allega l'assenza originaria del contratto scritto e ha esperito inutilmente ogni mezzo per ottenerlo (stragiudizialmente ex art. 119 TUB e giudizialmente ex art. 210 c.p.c.), non gli si può imporre la prova di un fatto negativo: è la banca a dover dimostrare l'esistenza del titolo e la pattuizione delle condizioni applicate.
La mancata continuità o la parziale incompletezza degli estratti conto e scalari in atti non impedisce la CTU. Il consulente è chiamato a ricostruire il rapporto di dare/avere avvalendosi del primo saldo utile e applicando rigorosi criteri di raccordo contabile per colmare i segmenti privi di rendicontazione.
Il magistrato ha tracciato un perimetro peritale di assoluta aderenza ai principi consolidati di legittimità:
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