L'onere della prova nella cessione dei crediti in blocco: analisi dell'Ordinanza del Tribunale di Trani del 16 ottobre 2025

Nel contesto del contenzioso bancario, la questione della prova della titolarità del credito in capo al cessionario, specialmente nelle operazioni di cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), assume un’importanza centrale. L’ordinanza del Tribunale di Trani del 16 ottobre 2025 si inserisce in un consolidato filone giurisprudenziale che chiarisce la portata dell’onere probatorio gravante sulla società che si afferma cessionaria, distinguendo nettamente a seconda della natura della contestazione mossa dal debitore ceduto.

Il caso e la decisione del Tribunale di Trani

L’ordinanza in commento trae origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato dai fideiussori Tizio e Caia. La società opposta, Sempronio s.p.a., aveva agito in via monitoria per il recupero di un credito derivante da un contratto di mutuo fondiario e da uno scoperto di conto corrente, affermando di essersi resa cessionaria del credito tramite un’operazione di cartolarizzazione, la cui notizia era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Gli opponenti, tra i vari motivi, eccepivano la carenza di legittimazione attiva della società, contestando specificamente l’esistenza stessa del contratto di cessione. A fronte di tale eccezione, il Tribunale di Trani è stato chiamato a pronunciarsi sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 648 c.p.c. Il Giudice, nel rigettare l’istanza, ha sviluppato un’articolata motivazione che si fonda su un principio cardine, ormai condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

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