Contenzioso Bancario: Il Tribunale di Bari applica i principi consolidati a tutela del Correntista

Con una recente e dettagliata ordinanza, il Tribunale di Bari ha riaffermato i principi cardine che governano il contenzioso in materia di contratti bancari, fornendo al Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) un preciso vademecum per la rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente. Il provvedimento si distingue per la sua capacità di sintetizzare e applicare in modo rigoroso gli orientamenti più consolidati della giurisprudenza di legittimità e di merito, offrendo una guida chiara su questioni complesse come l'anatocismo, l'usura, la gestione delle lacune documentali e la prescrizione.

La Gestione delle lacune documentali: onere della prova e raccordo.

Un punto cruciale nelle azioni di ripetizione dell'indebito è la frequente incompletezza della serie storica degli estratti conto. Il Tribunale di Bari, in linea con la giurisprudenza prevalente, ha stabilito che, in caso di mancata disponibilità di tutti gli estratti conto, il ricalcolo debba prendere le mosse dal primo saldo disponibile, sia esso a credito o a debito del correntista. Questo approccio pone l'onere della prova a carico del correntista che agisce in giudizio, il quale subisce le conseguenze della mancata produzione documentale completa, poiché onerato a dover dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa. 

Tuttavia, l'ordinanza barese specifica come procedere in caso di lacune intermedie: il CTU deve effettuare la ricostruzione cominciando, per ogni periodo successivo a quello non documentato, dal saldo finale rettificato del periodo precedentemente coperto da estratti conto.

Tassi ultralegali e Ius Variandi: la centralità della forma scritta

Il provvedimento ribadisce un principio fondamentale del diritto bancario: la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta ad substantiam. L'ordinanza del Tribunale di Bari specifica che, in assenza di un accordo scritto, devono essere applicati i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 del Testo Unico Bancario (TUB). 

Anche la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (ius variandi) è soggetta a rigidi limiti. L'ordinanza richiama l'art. 118 TUB, sottolineando che le variazioni sfavorevoli sono legittime solo se tale facoltà è stata specificamente approvata per iscritto dal cliente e se le modifiche sono state comunicate nel rispetto delle normative pro tempore vigenti.

Anatocismo: una disciplina scansionata nel tempo

La questione dell'anatocismo (la capitalizzazione degli interessi) viene affrontata con una precisa scansione temporale, in aderenza alla consolidata giurisprudenza:

  1. Prima del 1° luglio 2000: Il Tribunale dispone l'esclusione di qualsiasi forma di​capitalizzazione periodica degli interessi debitori, in quanto la prassi bancaria era fondata su un uso negoziale e non normativo, in violazione dell'art. 1283 c.c.
  2. Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2013: La capitalizzazione è ammessa solo a condizione che la banca abbia adeguato il contratto conformemente alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000. Ciò richiede la sottoscrizione da parte del correntista di un'apposita clausola che assicuri la stessa periodicità (es. trimestrale) nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. In assenza di tale pattuizione specifica, nessuna capitalizzazione è dovuta. 
  3. Dal 1° gennaio 2014 in poi: A seguito delle modifiche all'art. 120 TUB, l'ordinanza dispone nuovamente l'esclusione di ogni forma di capitalizzazione periodica, prevedendo che gli interessi debitori vengano conteggiati separatamente dal capitale e divengano esigibili secondo le nuove disposizioni normative.

Commissione di massimo scoperto (CMS): il requisito della determinatezza

In tema di Commissione di Massimo Scoperto (CMS), il Tribunale di Bari aderisce all'orientamento che ne sancisce la nullità per indeterminatezza dell'oggetto qualora la clausola contrattuale non specifichi in modo chiaro l'aliquota, l'esplicito criterio di calcolo e la periodicità di applicazione. Per i periodi successivi, l'ordinanza segue l'evoluzione normativa, che ha prima limitato e poi sostituito la CMS con
altre forme di remunerazione degli affidamenti, come la commissione onnicomprensiva (art. 117-bis TUB), sempre a condizione di una pattuizione scritta e del rispetto dei limiti di legge.

Usura: distinzione tra originaria e sopravvenuta

Il provvedimento fornisce istruzioni precise per la verifica del superamento del tasso soglia usura, distinguendo nettamente tra usura originaria e sopravvenuta. 

  • Usura originaria: Si verifica quando il tasso di interesse (comprensivo di tutti gli oneri collegati​all'erogazione del credito) supera la soglia di legge già al momento della pattuizione. In tal caso, la sanzione prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. è drastica: la clausola è nulla e non sono dovuti interessi di alcun tipo. Per i rapporti anteriori al 2010, il Giudice richiama correttamente l'approdo delle Sezioni Unite (sent. n. 16303/2018), che impone una separata comparazione del TEG con il tasso soglia e della CMS con la "CMS soglia".
  • Usura sopravvenuta: Coerentemente con la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 24675/2017), l'ordinanza stabilisce di non tenere conto della cosiddetta "usura sopravvenuta", ossia del superamento del tasso soglia avvenuto nel corso del rapporto per effetto della sola
    diminuzione dei tassi medi di mercato, quando il tasso pattuito era originariamente lecito.

Prescrizione: accertamento della natura delle rimesse e ruolo decisivo del Saldo Rettificato

Infine, in merito all'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca, il Tribunale di Bari adotta l'interpretazione ormai consolidata dalla Corte di Cassazione. Il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione non decorre dalla chiusura del conto, ma da ogni singola operazione di versamento che abbia avuto natura "solutoria". Una rimessa è solutoria (e quindi costituisce un pagamento idoneo a far
decorrere la prescrizione) solo se effettuata su un conto "scoperto", ovvero il cui saldo abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca.

L'aspetto più rilevante, correttamente evidenziato nell'ordinanza, è che tale valutazione non deve essere condotta sul saldo apparente degli estratti conto bancari, ma sul saldo rettificato, cioè epurato da tutti gli addebiti illegittimi (interessi anatocistici, commissioni nulle, ecc.). Inoltre, il Giudice specifica che si deve tener conto di ogni forma di affidamento, anche se concesso "di fatto" e non formalizzato per iscritto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità.

L'applicazione di tali principi nel caso di specie ha portato a risultanze di notevole importanza. La Consulenza Tecnica d'Ufficio, seguendo le indicazioni del Giudice, ha ricalcolato il saldo del rapporto, pervenendo a un credito a favore della parte attrice per diverse centinaia di migliaia di euro. Questo risultato ha consentito all'attore di recuperare il maltolto a seguito di un giudizio durato poco più di un anno! Un grande successo raggiunto dallo scrivente con il prezioso ausilio del dott. Livio De Miranda (consulente di parte).

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