Le questioni trattate dal Tribunale Tranese riguardano una domanda di ripetizione di indebito azionata da una società in nome collettivo, per somme illegittimamente addebitate dalla Banca convenuta su un conto corrente affidato, intrattenuto dalla società correntista dal 01.01.1985, poiché oggetto di condizioni mai pattuite tra le parti, ovvero relative ad applicazione di interessi anatocistici, ultralegali e commissioni e spese Infine, gli attori richiedevano l’applicazione sulla somma da restituirsi degli interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c.. È opportuno precisare che il rapporto di conto corrente veniva estinto il 29/01/2015. Sono stati versati in atti dalla Società attrice tutti gli estratti conti e scalari del suddetto periodo di rapporto, tranne quello relativo al primo trimestre del 1999. Il giudice monocratico di codesto Tribunale, accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto di conto corrente, poiché inesistente il contratto di apertura di conto corrente, assente la pattuizione scritta degli interessi ultralegali (art. 1284 c.c.) e commissioni applicate, queste La decisione del Tribunale Tranese risulta apparentemente in linea con i principi di diritto oramai consolidati in materia di anatocismo, tuttavia ricorre l’obbligo di fare delle osservazioni di disappunto su alcune parti della sentenza.
pretesi dall’istituto di credito a vario titolo, nonché domanda di declaratoria di nullità di due contratti di finanziamento, stipulati dalla Società e dai propri fideiussori, rispettivamente il 12.03.2012 ed 01.07.2009, per ripianare le illegittime esposizioni di conto corrente.
ultime, inoltre, indeterminate (art. 1346 c.c.), condanna la banca convenuta alla restituzione della somma risultante a seguito di CTU tecnico contabile, rigettando le altre domande attoree.